SENTENZE SULLE LAME IN GENERE

 

Cassazione, V, 20 maggio 1982, n° 5112. Il coltello chirurgico (bisturi) deve considerarsi arma impropria trattandosi di strumento che, per la funzione cui è destinato e per la struttura della lama, ha caratteristiche tali che lo rendono chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona.

Cassazione, I, 19 ottobre 1985, n° 9300. Il "coltello da lancio" destinato a uso sportivo (per il tiro al bersaglio), quale strumento da punta e taglio atto, sia occasionalmente, a offendere, è qualificabile come arma impropria ai fini di cui all'art. 4 comma secondo seconda della legge 18 aprile 1975 n° 110.

Cassazione, I, 14 luglio 1993, n° 7011. Il coltello a serramanico può essere inteso anche in senso più lato, onnicompren­sivo pure di quello a scatto, caratterizzato dalla incorporazione della lama all'interno del manico; sicché, ove manchi la speciale strutturazione dello scatto e del fissaggio della lama, il coltello la cui lama è semplicemente ripieghevole nel manico, ancorché chiamato a serramanico, non è esclusivamente destinato all'offesa alla persona, potendo normalmente essere impie­gato negli usi più svariati, come quelli domestici, agricoli, sportivi, anche se, occasionalmente, può essere adoperato come arma, in tal senso impropria.

Cassazione, VI, 15 aprile 1975, n° 4143. È punibile ai sensi dell'articolo 699 cp il porto del tipo "molletta", poiché esso assume le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto. Invero, agli effetti dell'articolo 39 del Tulps, sono considerate armi proprie, oltre tutte le armi da sparo, tutte le altre la cui destinazione è l'offesa alla persona e l'articolo 45 del rego­lamento comprende espressamente fra gli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona i pugnali e gli stiletti, per i quali non è ammessa licenza.

Cassazione, I, 16 febbraio 1979, n° 1757. La cosiddetta "mol­letta", cioè il coltello con apertura a scatto e la cui lama rimane fissa, assumendo in tal modo le caratteristiche di un pugnale o stiletto, rientra nella categoria delle armi non da sparo per le quali non è consentito il porto in senso assoluto.

Cassazione, II, 31 ottobre 1981, n° 9691. Il coltello a scatto, detto anche "molletta", costituisce arma propria che deve essere denunciata all'autorità di ps. L'omissione della denuncia integra gli estremi del reato di cui all'articolo 697 cp.

Cassazione, V, 20 marzo 1981, n° 2417. L'articolo 4 della legge 18 aprile 1975 n° 110 stabilisce, abrogando il disposto dell'articolo 42 della legge di ps, che senza giustificato motivo non possano portarsi fuori della propria abitazione e della appartenenza di essa, fra l'altro, anche "strumenti da punta e da taglio atti ad offendere". Non è perciò più necessario che un coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era richiesto dalla precedente normativa. Trattandosi di uno strumento da punta o da taglio deve essere considerato alla luce della nuova legge arma impropria, poiché è oggetto che, pur non avendo come destinazione naturale l'offesa, è pur sempre idoneo a ledere e ad attentare all'incolumità personale.

Cassazione, I, 22 marzo 1986, n° 2356. Poiché l'articolo 4 della legge 110/75, abrogando il disposto dell'art. 42 della legge di ps, stabilisce che senza giustificato motivo non possono portarsi fuori dell'abitazione o dalle appartenenze di essa, tra i vari oggetti elencati anche "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere", non è più necessario che il coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era richiesto nella precedente normativa.

Cassazione, I, 18 gennaio 1996, 580. Il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 sussiste soltanto allorché sia, tra l'altro, provato che l'agente ha portato "senza giustificato motivo" fuori della propria abitazione qualcuno degli oggetti elencati nel detto articolo. E deve intendersi per motivo giu­stificativo del porto quello determinato da particolari esigenze dell'agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle moda­lità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dello oggetto. Ne consegue che il porto di coltello da caccia e di coltello con cavaturaccioli da parte di chi si reca per diporto in zona boschiva è pienamente giustificato atteso che detti oggetti sono tra quelli che normalmente un soggetto porta con sé, allorquando si reca in gita in zona boschiva di monta­gna ove gli stessi possono essere utilmente usati.

Cassazione, VI, 22 dicembre 1989, n° 17777. Il porto di coltello è sempre proibito, a norma dell'articolo 4 legge 18 aprile 1975 n° 110, a meno che non venga dimostrato il giustificato motivo, che, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare all'onere della prova sull'imputato.

Cassazione, I, 15 gennaio 1987, n° 0254. Il porto di un coltello a serramanico è da ritenersi legittimo se detto oggetto deve essere impiegato nell'uso suo proprio e rimane tale per tutto il tempo di durata della attività. Ne consegue che non risponde di reato di cui all'articolo 4 legge n. 110 del 1975 colui il quale, avendo portato con sé un coltello per adempiere al suo lavoro nei boschi, successivamente, e prima del rientro a casa, si ubriachi e lo esibisca in pubblico perché il fatto non costituisce reato. (Gabriele Bordoni)





 

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